Statuto del GVA
Category : Documenti di base
Published by beppe on 27-Dec-2008 11:10
Lo statuto del GVA attualmente vigente, approvato nel 1993.

S T A T U T O

del "GRUPPO VOLONTARIATO ASSISTENZA HANDICAPPATI ED EMARGINATI (G.v.a.)"


Testo approvato dall'Assemblea ordinaria del 19.1.1993.

Registrato ad Acqui Terme il 23.6.1993 N. 553 s.37


DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1. E' costituito il Gruppo Volontariato Assistenza
Handicappati ed Emarginati - (G.V.A.) con sede in Acqui Terme,
Piazza S. Francesco 1. Il cambiamento di sede non richiede revisione
dello statuto. Potranno essere costituiti sottogruppi in qualsiasi
altra località in cui il GVA abbia almeno 10 iscritti.


SCOPO

ARTICOLO 2. Il G.V.A. con la partecipazione e la cooperazione di
tutte le persone di buona volontà, intende rendere a tutti coloro
che si trovino in particolari situazioni di disagio fisico, psichico
e sensoriale, un servizio qualificato, volontario e gratuito. Per
beneficiare dei servizi offerti dal G.V.A. non è richiesto esserne
socio.

ARTICOLO 3. Il G.V.A. non ha e non potrà mai avere scopi politici,
economici di lucro o di categoria. I soci non possono utilizzare il
nome o il simbolo del G.V.A., o la propria qualifica di soci, per
fini personali e comunque diversi da quelli istituzionali del GVA
stesso.


METODO

ARTICOLO 4. Il G.V.A. persegue i suoi fini sia mettendo in opera
servizi rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 sia realizzando
attività di studio, ricerca, documentazione e sensibilizzazione. Il
GVA provvede inoltre ad assicure ai volontari la necessaria
formazione. Il GVA può, per assicurare il regolare funzionamento
dell'associazione, nonché per qualificare e specializzare l'attività
svolta, utilizzare personale dipendente o convenzionato, o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo.



DEI SOCI

ARTICOLO 5. I soci sono coloro che, a domanda, saranno ammessi al
G.V.A. su decisione del Consiglio Direttivo e verseranno la quota
annuale fissata dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 6. I soci sono tenuti a prestare la loro opera
volontaria e gratuita per il raggiungimento delle finalità del GVA.
Tutti i soci avranno diritto a:
a) eleggere gli organi sociali ed esservi eletti
b) proporre iniziative utili per il buon funzionamento dell'opera
e per le finalità del G.V.A.
c) frequentare i locali del G.V.A.
d) partecipare alle attività svolte dal GVA nell'interesse dei
destinatari di cui all'art. 2.
Nessun compenso, sotto qualsiasi forma, potrà assere versato, dal
GVA o dai beneficiari delle attività dello stesso, ai volontari per
servizi prestati nell'ambito delle attività dell'Associazione, né vi
potra essere alcun altro rapporto di tipo patrimoniale - in
particolare di tipo lavorativo - tra il GVA e i soci.

ARTICOLO 7. Coloro che, condividendone le finalità, desiderano
sostenere l'attività del GVA senza parteciparvi come soci, potranno
farlo in qualità di sostenitori. L'ammissione avviene con le
modalità di cui al precedente art. 5, in quanto applicabili. La
quota di ammissione per i sostenitori dovrà essere superiore a
quella stabilita per i soci. I sostenitori hanno diritto di essere
tenuti al corrente delle attività del GVA, in particolare ricevendo
eventuali notiziari, bollettini o simili pubblicazioni che il GVA
dovesse produrre, e di assistere, senza diritto di voto, alle
assemblee. Essi non hanno diritto di voto per alcun organo sociale
e non sono eleggibili ad alcuna carica.


ORGANI DEL G.V.A.

ARTICOLO 8. Gli organi del G.V.A. sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Solo i soci possono essere membri degli organi del GVA di cui
alle lettere a) e b) del presente articolo.


L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 9. I soci sono convocati una volta all'anno, entro il mese
di maggio, in Assemblea Generale Ordinaria e, quando occorre, in
Assemblea Generale Straordinaria. Le Assemblee Generali saranno
convocate quando lo disponga il Consiglio Direttivo o quando ne
faccia richiesta non meno di un terzo dei soci, previa comunicazione
scritta contenente l'ordine del giorno.

ARTICOLO 10. All'assemblea i soci possono partecipare di persona,
oppure delegare per iscritto un altro socio. Nessun socio potrà
partecipare all'assemblea con più di una delega. L'Assemblea può
invitare od ammettere ad assistere alle riunioni e prendervi la
parola, senza diritto di voto, persone diverse dai soci.

ARTICOLO 11. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è
valida quando vi partecipino, di persona o per delega, almeno la
metà più uno dei soci in regola con la quota associativa. In
seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero
dei presenti. Per la validità dell'assemblea ordinaria è sempre
richiesta la presenza della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 12. L'assemblea delibera su tutte le questioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione, sul programma annuale del
G.V.A., sul bilancio, sulla nomina e la revoca delle cariche
sociali. L'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche
sociali, salvo i casi di elezione suppletiva, e le modifiche allo
statuto sonocompetenza esclusiva dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 13. Ogni socio può chiedere per iscritto durante
l'assemblea ordinaria che siano apportate modifiche abrogazioni o
innovazioni al presente statuto e la sua proposta deve essere
approvata a votazione per alzata di mano almeno dai due terzi dei
soci. L'assemblea può rinviare la decisione ad altra riunione
successiva, che sarà considerata assemblea ordinaria ai soli fini
dell'approvazione dello statuto. La proposta di modifica dello
statuto può altresì provenire dal Consiglio Direttivo, che è tenuto
a annotare, nel verbale delle proprie riunioni, la decisione di
proporre la modifica.

ARTICOLO 14. Lo scioglimento del G.V.A. potrà essere pronunciato
solo dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria e dovrà
essere votato dai tre quarti dei soci. Nella stessa riunione,
l'Assemblea decide la destinazione dei beni del GVA, che dovranno
comunque essere devoluti ad altra organizzazione di volontariato,
ove possibile operante nello stesso settore.



DEI SOTTOGRUPPI

ARTICOLO 15. I sottogruppi di cui all'art. 1 sono costituiti su
richiesta scritta di non meno di 8 degli iscritti al GVA presenti in
una determinata località, o in più località vicine. La richiesta
dovrà indicare a quale territorio si riferisce il sottogruppo. Il
territorio in questione dovrà avere non meno di 10 soci. La
richiesta dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo, il quale
la sottopone, con il proprio parere, alla successiva Assemblea
generale.

ARTICOLO 16. I sottogruppi hanno il compito di curare - nei limiti
delle disposizioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo - lo
svolgimento delle attività del GVA nell'ambito del loro territorio,
dandone regolarmente relazione all'Assemblea e al Consiglio, che
conservano comunque la facoltà di intervenire direttamente in
qualsiasi attività dei sottogruppi. I sottogruppi non costituiscono
sedi o sezioni staccate del G.V.A. I soci membri dei sottogruppi
conservano piena facoltà di partecipare alle assemblee generali.

ARTICOLO 17. I membri dei sottogruppi costituiti ai sensi dell'art.
15 possono eleggere nel loro seno, con voto segreto e a maggioranza
relativa, un Coordinatore con il compito di sovrintendere alle
attività del sottogruppo.

ARTICOLO 18. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può
disporre lo scioglimento di un sottogruppo, o la destituzione di un
coordinatore, quando essi abbino compiuto azioni in contrasto con i
fini del GVA o non risultino più utili al perseguimento degli
stessi.

ARTICOLO 19. In nessun caso le riunioni dei sottogruppi potranno
essere considerate Assemblee ai sensi degli art. 9-14.



DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20. L'organizzazione sarà curata da un Consiglio Direttivo
costituito da tre a nove Consiglieri, i quali nel loro ambito
eleggeranno un Presidente ed un Vice Presidente-Segretario. In caso
di rinuncia alla carica comunicata per scritto da parte del
Presidente o Vice Presidente, il Consiglio provvederà direttamente,
non oltre i 30 giorni dalla comunicazione, alla elezione di altro
Presidente o Vice Presidente. Qualora l'elezione non avvenisse
entro i trenta giorni, l'Assemblea procederà all'elezione
supplettiva. La rinuncia alla carica di Presidente o di Vice
Presidente non comporta le dimissioni dal consiglio. Per la surroga
si procederà allo stesso modo in caso di cessazione dalla carica, da
qualunque causa originata.

ARTICOLO 21. Oltre ai consiglieri eletti ai sensi dell'art. 20
viene a far parte del consiglio un coordinatore dei sottogruppi. Se
vi è più di un sottogruppo, i coordinatori eleggono tra di loro il
membro del Consiglio. Essi possono altresì procedere ad elezione
suplettiva in caso di cessazione dalla carica del designato. Il
Consiglio è validamente costituito anche in assenza della nomina di
cui al presente articolo, che deve essere ratificata dalla
successiva Assemblea.

ARTICOLO 22. Il Consiglio Direttivo è eletto per votazione segreta
dall'assemblea ordinaria e dura in carica due anni. Sono eleggibili
tutti i soci che siano iscritti da almeno sei mesi.

ARTICOLO 23. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
a) l'organizzazione del G.V.A.
b) l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.
c) l'ammissione dei nuovi associati.
d) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione nell'ambito delle disposizioni dell'Assemblea.
e) tutte le altre funzioni ad esso espressamente attribuite nel
presente statuto.
Il consiglio direttivo può invitare od ammettere ad assistere
alle sue riunioni ed a prendervi la parola, senza diritto di voto,
persone diverse dai membri.



DELLA VOTAZIONE

ARTICOLO 24. La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo
avviene per scheda segreta. Ogni socio potrà votare per nove nomi
scelti fra i soci. In caso di parità per l'ultimo posto sarà eletto
il socio con maggiore anzianità di appartenenza al gruppo. Non
potrà essere eletto chi non abbia ricevuto almeno tre voti.

ARTICOLO 25. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere,
il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, provvederà a
comunicare entro 15 giorni la nomina al primo escluso nella
graduatoria dei votati. Quando non vi sia disponibile alcun socio
che abbia ricevuto almeno tre voti in occasione dell'elezione, non
si procede alla sostituzione. Qualora, per effetto della mancata
sostituzione, il Consiglio risultasse composto da meno di tre
membri, l'Assemblea ordinara o straordinaria procederà all'elezione
suppletiva di consiglieri in numero non superiore a quelli cessati
dalla carica, con le stesse modalità seguite per l'elezione
ordinaria, in quanto applicabili. Nel periodo intercorrente tra la
cessazione dalla carica e l'elezione suppletiva il Consiglio
conserva i suoi poteri. Qualora la cessazione dalla carica riguardi
il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio, dopo la surroga
dei membri suddetti, provvederà all'elezione non oltre i 30 giorni.
Nel frattempo, la carica di Presidente è esercitata dal consigliere
eletto con più voti o, in caso di parità, da quello con più
anzianità di appartenenza all'associazione.



DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 26. Il presidente ed in sua assenza il Vice Presidente o
il consigliere che ne fa le veci ai sensi dell'art. 24, rappresenta
legalmente il G.V.A. nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura
l'esecuzione dei deliberati della assemblea e del Consiglio; nei
casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica
di questo alla prima riunione. Nelle deliberazioni del Consiglio,
il voto del Presidente è decisivo in caso di parità.



DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 27. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri,
nomina tra questi il Presidente, ed ha il compito di firmare i
documenti. Il Presidente convoca il Collegio dei Revisori. Dura in
carica due anni. Ha la responsabilità del controllo dei conti del
G.V.A. e viene eletto dall'assemblea ordinaria. In caso di
cessazione dalla carica da parte di un componente del Collegio
l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, provvede alla sostituzione
nella prima riunione utile. La carica di membro del Collegio dei
Revisori è incompatibile con quella di membro del Consiglio
Direttivo, nonché con altri incarichi attribuiti dal Consiglio o
dall'Assemblea, anche non previsti nel presente statuto, che
comportino regolarmente compiti di carattere contabile o
patrimoniale.

ARTICOLO 28. Tutte le cariche sono gratuite; ai membri eletti
spetta comunque il rimborso della spesa sostenuta per causa della
carica se documentata.

ARTICOLO 29. Le entrate con le quali il G.V.A. provvede alla
propria amministrazione sono:
a) le quote dei soci.
b) contributi di persone private e di enti privati e pubblici.
c) le eventuali donazioni e lasciti testamentari.
d) i proventi di iniziative stabili o occasionali, diverse da
quelle di cui all'art. 2 del presente statuto.
e) rimborsi derivanti da convenzioni.
In nessun caso le entrate potranno essere redistribuite tra i soci.

ARTICOLO 30. L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario
il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere sottoposto,
per l'approvazione, alla successiva assemblea ordinaria.




INCOMPATIBILITA'

ARTICOLO 31. Non può ricoprire cariche sociali chi si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) sia membro di organo politico di autorità locale, nazionale o
sovranazionale di carattere non esclusivamente consultivo;
b) sia membro del Consiglio di Stato o del Consiglio Superiore
della Magistratura;
c) ricopra incarichi direttivi, almeno a livello cittadino, in un
partito politico;
d) sia sospeso dall'associazione.

ARTICOLO 32. Se le condizioni di cui al precedente art. 31 si
instaurano mentre il socio ricopre la carica, questa si intende
revocata nello stesso momento. Alla sostituzione si provvede nei
modi indicati dagli art. 24, 25 e 27. Alla cessazione delle
condizioni di cui all'articolo precedente il socio non è reintegrato
nella carica. Può tuttavia ricoprire nuovamente cariche sociali a
seguito di successive elezioni.

ARTICOLO 33. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si
applicano nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31
quando il socio abbia rinunciato alla carica che determina
l'incompatibilità e la rinuncia abbia avuto efficacia. L'efficacia
dell'atto di rinuncia dovrà determinarsi non oltre il trentesimo
giorno.



ESPULSIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI

ARTICOLO 34. Possono essere espulsi dal GVA i soci che:
a) abbiano commesso o tentato di commettere azioni dolose tali da
causare o poter causare gravi danni agli assistiti o al GVA;
b) con sentenza passata in giudicato siano stati riconosciuti
colpevoli di reati non colposi, salvo il caso di cui all'art. 42.

ARTICOLO 35. Saranno obbligatoriamente espulsi i soci che si
trovino nella condizione di cui alla lettera b) dell'articolo
precedente quando il reato sia stato commesso nell'ambito
dell'attività del GVA, o approfittando di essa, o in danno dello
stesso GVA o degli assistiti.

ARTICOLO 36. Saranno sospesi dall'Associazione i soci inquisiti o
condannati con sentenza non definitiva per reati non colposi.

ARTICOLO 37. I soci sospesi non possono: partecipare alle
assemblee ed alle riunioni degli organi sociali, né essere eletti in
questi ultimi; partecipare alle attività che comportino contatto con
destinatari esterni, ed in particolare a quelle di tipo
assistenziale. L'Assemblea e ciascun organo sociale, a loro
discrezione, quando lo ritengano necessario per il migliore
svolgimento dell'attività, possono ammettere il socio sospeso ad
assistere alle loro riunioni, con diritto di parola ma senza diritto
di voto. Della presenza del socio sospeso e del motivo di questa
dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 38. La sospensione e l'espulsione si intendono
immediatamente revocate quando vengano meno, o si rivelino
insussistenti, i motivi che le hanno determinate.

ARTICOLO 39. Le cariche sociali sono revocate quando si verifichi
l'espulsione del socio che le ricopre o quando il titolare abbia
tenuto nascosta l'esistenza di una delle cause di incompatbilità di
cui all'art. 31 (in questo caso la carica è revocata anche se non
sussiste più la causa di incompatibilità), e sospese o revocate
quando si verifichi la sospensione dello stesso. Le cariche possono
inoltre essere revocate per inettitudine. La revoca non viene meno
con la causa che l'ha determinata. Il socio colpito dal
provvedimento di revoca può, in successive elezioni, ricoprire
ugualmente cariche sociali, quando non siano intervenute cause
ostative.

ARTICOLO 40. I provvedimenti di sospensione, espulsione e revoca
sono assunti a maggioranza assoluta - o con maggioranza dei due
terzi quando si tratti di revoca di carica per inettitudine -
dall'assemblea ordinaria o straordinaria, purché alla riunione sia
presente non meno della metà dei soci. In merito ad essi non ha
diritto di voto il socio a carico del quale è diretto il
provvedimento in discussione. Entro dieci giorni dalla
deliberazione dell'assemblea la decisione è comunicata per scritto
al socio interessato che può, entro trenta giorni dalla notifica
presentare le proprie eventuali contestazioni al Consiglio
Direttivo. Sulle contestazioni decide l'Assemblea, convocata dal
Consiglio entro i sessanta giorni dal ricevimento, con le stesse
modalità assunte per il primo provvedimento. La decisione è
inappellabile.

ARTICOLO 41. I soci espulsi ai sensi della lettera a) dell'articolo
34 possono chiedere di essere riammessi nell'associazione quando
siano passati non meno di sette anni dall'espulsione, quelli espulsi
ai sensi della lettera b) dello stesso articolo quando siano passati
non meno di dieci anni.

ARTICOLO 42. Nessun socio potrà essere sospeso o espulso dal
G.V.A., né gli potranno essere revocate cariche sociali, a motivo
delle proprie opinioni politiche, morali, filosofiche o religiose,
anche quando l'espressione di tali opinioni costituisse reato ai
sensi delle leggi vigenti, o di opinioni espresse sull'attività del
G.V.A o sulle decisioni degli organi sociali.