Problemi della normativa sull'esenzione dal ticket per visite ed esami
Category : Sanità, assistenza, politiche sociali
Published by beppe on 03-Jan-2014 21:00
La normativa sull'esenzione dai ticket per visite ed esami presenta diversi limiti perché sembra lasciar fuori casi meritevoli di tutela

Un'analisi della normativa sull'esenzione dal ticket per visite ed esami sembra evidenziare significative carenze.

La principale fonte normativa risulta la Legge 537/1993, art. 8 comma 161 che recita:


16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. [...] I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto


Per la nozione di disoccupato si può fare riferimento l'art. 1 del Decreto Legislativo 297/20022, che al comma 2 lettera c) definisce:


stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti


La norma si applica sia ai ticket farmaceutici (comma14) che a quelli per visite esami (comma 15), ma per i ticket sui farmaci in Piemonte la normativa regionale (DGR 51-7754 del 10 dicembre 2007) ha introdotto un diverso criterio basato sul reddito del nucleo familiare ai fini fiscali, per cui i problemi sussistono solo per i ticket per visite esami.

La normativa, come si vede, prevede un elenco di casi specifici che non include talune fattispecie che pure sarebbero meritevoli di tutela, ad esempio:



Probabilmente una ulteriore analisi porterebbe ad individuare altri casi, perché la normativa come formulata presenta un limite strutturale: invece di definire un criterio omogeneo, elenca una serie di situazioni particolari, metodo poco sistematico che ben difficilmente riesce a ricomprendere tutti i casi meritevoli di tutela.

Appare più razionale il criterio adottato in Piemonte per l'esenzione dal ticket sui farmaci, cioè un limite di reddito senza riguardo ad altre circostanza. Ovviamente il criterio può essere perfezionato utilizzando degli elementi correttivi (ad esempio età, patologia, numero di persone a carico ecc.) e prendendo in considerazione non solo il reddito ma anche il patrimonio (avendo cura comunque di non arrivare ad una normativa troppo complessa e di difficile applicazione).