Affermazioni di Cota sulla competenza regionale in materia di assistenza
Category : Sanità, assistenza, politiche sociali
Published by beppe on 11-Mar-2012 22:00
Sul numero dell'11 marzo 2012 del settimanale L'Ancora è apparso un articolo del Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota che sostiene che il socioassistenziale non è di competenza regionale, per cui è inutile criticare la Regione se ci sono tagli e carenza di risorse.

Sull'argomento abbiamo mandato una nota al settimanale il cui contenuto riproduciamo anche qui.

L'affermazione di Cota che il socioassistenzale non sia di competenza regionale desta un certo stupore perché, presa alla lettera, verrebbe a significare che tutto ciò che fanno le regioni in materia assistenziale, a cominciare, per il Piemonte, dalla Legge Regionale 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, è illegittimo, essendo al di fuori delle competenze delle regioni stesse.

In realtà le cose non stanno proprio così, come si può dimostrare con un'analisi della normativa in materia (tutte le norme citate si possono reperire gratuitamente sul sito Normattiva; altre fonti importanti, anche per commenti e spiegazioni, sono: Handylex e Fondazione Promozione Sociale).

L'articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione statale la sola determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e non l'intera materia (altrimenti non potrebbero esserci leggi regionali sull'assistenza), che sotto l'aspetto delle funzioni amministrative rientra poi nelle disposizioni dell'art. 118.

Al di fuori della Costituzione, abbiamo il DPR 9/1972 che già trasferiva alle Regioni le funzioni statali in materia di beneficenza pubblica, ma sono fondamentali il Decreto Legislativo 112/1998 che all'art. 131 prevede che sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali (salvo alcune eccezioni previste da altri articoli, su cui in questa sede è inutile dilungarsi) e la Legge statale 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che all'art. 1 comma 3 prevede che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato.

La già citata Legge Regionale piemontese 1/2004 poi al comma 1 dell'art. 1 afferma che La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio, presupponendo evidentemente una competenza regionale in materia.

Non ci pare quindi che le tesi del Presidente della Regione abbiano alcun fondamento giuridico, anche se siamo sempre interessati ad eventuali altre opinioni purché adeguatamente motivate, e sembra quindi che siano piuttosto da classificare nella semplice propaganda.

Giusta è invece la critica al Governo (che però non può essere limitata a quello attuale) per i tagli ai trasferimenti, a cominciare dal clamoroso azzeramento del fondo per la non autosufficienza. Non sarebbe infatti corretto incolpare per pricipio di tutto la sola Regione, visto che la sua competenza non è esclusiva e l'assetto dei servizi sociali coinvolge numerosi soggetti.

Più in generale, e indipendentemente dalle affermazioni di Cota, è chiaro che i tagli delle risorse possono rendere del tutto vane le competenze stabilite dalle norme e svuotare i diritti dei cittadini. Nello stesso tempo va detto che gli effetti dei tagli dipendono anche dalle priorità che individuano le istituzioni, ossia da che cosa decidono di sacrificare o invece di tutelare: che posto ha l'assistenza in questa scala di priorità? Ciò senza negare che oltre un certo limite neppure la migliore ottimizzazione può compensare l'effetto della carenza di risorse.