Disabili e diritto d'autore

Date 2008/1/12 10:10:49 | Topic: Diritti/Integrazione

E' stato pubblicato, sulla G.U. n. 295 del 20-12-2007, il Decreto 14 Novembre 2007, n. 239: Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, che riguarda la "riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi".
Il testo completo di note si può trovare, per esempio, su questo sito, ma poiché è breve lo riproduciamo di seguito.

DECRETO 14 Novembre 2007 , n. 239

Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, in materia di diritto d'autore.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


di concerto con


IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

[omissis]

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, d'ora in avanti: "legge", sono consentite, per uso personale,
alle persone con disabilita' sensoriale, la cui situazione sia stata
accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel
rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al
pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai
sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la
registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o
l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la
sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile
con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 2.

Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle
opere e materiali protetti

1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con
disabilita' sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti puo' anche
essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle
federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non
perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati
ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile
1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire
l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno
prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti
dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati
secondo le finalita' e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di consegnare il prodotto di tale attivita' alle persone che
dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 novembre 2007

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Rutelli




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